Lo Statuto dell'A.S.O.

Articolo 1

È costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e della normativa in materia, un'associazione denominata, "PUBBLICA ASSISTENZA ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV", in forma abbreviata "P.A. A.S.O. - ODV“, già iscritta al n° 295 del Registro generale del Volontariato della Regione Autonoma dalla Sardegna, Sezione Assistenza Sociale, dalla data del 20 dicembre 1994.
L'organizzazione assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ed ha sede legale in Oliena, via Nuoro n.117.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare il presente statuto. L'associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
L'emblema dell’Associazione è costituito da una scritta in grassetto, di colore blu, sormontata dai lineamenti di una montagna, accompagnata sulla sinistra da una croce di colore rosso.

Articolo 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell’Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.
Essa opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi sociosanitari ta socioassistenziali e della protezione civile, e di cui La Pubblica Assistenza A.S.O. ODV è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo settore.
La Pubblica Assistenza A.S.O. ODV intende perseguire, senza scopo di lucro più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 5 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Articolo 3

Pubblica Assistenza A.S.O. ODV ò laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulle attività di volontariato, le quali si caratterizzano per re portate avanti in modo personale, spontaneo e non retribuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, e per essere finalizzate esclusivamente al raggiungimento di obiettivi disolidarietà sociale.
L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Articolo 4

La Pubblica Assistenza A.S.O. ODV informa il proprio impegno a scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, nonché lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
L'associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto i suoi fini sono:
a)- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
b)- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
c)- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d)- contribuire all'affermazione dei principi della mutualità, e incentivando le cooperative, sociali e non, attraverso il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività;
e)- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
f)- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
g)- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
h)- collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per i perseguimenti dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto;
i)- supportare le istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi delle emergenze e nel soccorso in caso di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali, ecc).
Per il perseguimento dei detti fini l'Associazione si avvarrà delle prestazioni gratuite degli associati.

Articolo 5

La Pubblica Assistenza “A.S.O. ODV" opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi sanitari, socioassistenziali e della protezione civile.

La sua attività consiste quindi in:
a)- Interventi e prestazioni sanitarie;
b)- Servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza;
c)- Servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
d)- Gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
e)- Promozione iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, nonché attività culturali di interesse sociale;
f)- Organizzazione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
g)- Promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte d favorire una migliore qualità della vita;
h)- Organizzazione di eventi formativi del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale della Pubbliche Assistenze ANPAS;
i)- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
l)- Soccorso e assistenza della popolazione in caso di calamità naturali;
m) - Prevenzione e lotta contro il fenomeno degli incendi boschivi;
n) - Ricerca di dispersi, che si avvale perfino di gruppi speleologici e di sistemi di radiocomunicazione;
o)- Sensibilizzazione e informazione della popolazione sui comportamenti corretti da tenere in presenza di eventi calamitosi e sui rischi connessi agli stessi;
p)- Organizzazione dei corsi dei formazione di protezione civile rivolti ai soci e ai non aderenti all'associazione;
q)- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria ia storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
r)- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
s)- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;
t)- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e itici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
u)- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
v)- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestato l'Associazione ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente tenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta le attività secondaria e strumentale, nei limiti previsti dalla legge per le cosiddette “attività diverse”, esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:
a)- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini dallo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
b)- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti ai precedenti punti;
c)- promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
d)- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini, disabili e, comunque, ad persona in condizioni anche temporanee di difficoltà;
e)- organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
f)- organizzare i servizi di assistenza alla persona, gratuiti volontari.
È vietato svolgere attività diverse da quelle specificamente indicate, ad eccezione di quelle ad esse connesse e collegate. L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività direttamente a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative alle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto legislativo 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.
Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) ODV (Organizzazioni di Volontariato).
Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Possono essere soci della P.A. A.S.O. ODV tutti i cittadini e gli stranieri di ambo i sessi e di qualsiasi età che condividono gli scopi dell’Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto e i Regolamenti, senza limiti temporali alla vita associativa e senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche.
I soci dell’Associazione si dividono in due categorie: “ordinari” e “volontari”: sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa:
sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà, nell'espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione.
L'attività del volontario non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e richiede un'attività formativa specifica e settorializzata, a seconda del differente profilo di appartenenza e dell’ambito operativo di riferimento.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi stabiliti e alle condizioni stabilite preventivamente dall'associazione stessa, in conformità alle norme.
La qualità di volontario, d'altra parte, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
I minori di età. Compresi tra i 14 ai 18 anni, possono essere ammessi quali soci o volontari dell’associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.
Per essere ammessi a socio ò necessario presentare la domanda di ammissione all’Associazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla stessa, dove verrà specificato anche se si vuole diventare socio volontario o socio ordinario, assumere attraverso la sottoscrizione l'impegno di osservare lo Statuto e i Reolamenti e corrispondere la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo, su sollecitazione del Presidente, esamina, entro sessanta giorni dalla presentazione, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato: in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.
Il rigetto della domanda, d'altra parte, deve essere motivato: chi ha proposto la domanda può, entro dieci giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera, se non appositamente convocata, alla prima
convocazione utile.
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie, entro i novanta giorni successivi all'iscrizione del socio, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l'interessato potrò presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Articolo 7

I diritti dei soci sono:
a)- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti da esso derivanti;
b)- eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo 6;
c)- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d)- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell’Associazione in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti del presente Statuto;
e)- essere informati sull'attività associativa.

Articolo 8

I doveri dei soci sono:
a)- rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi associativi;
b)- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell’Associazione;
c)- non svolgere attività in contrasto o comunque incompatibili con quelle dell’Associazione;
d)- essere in regola con il versamento della quota associativa;
e)- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 9

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A. A.S.O. ODV.
Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Articolo 10

Nel caso in cui vengano violate le norme statutarie o quelle di eventuali regolamenti, o comunque quando si ravvisa una condotta contraria ai principi ed alle finalità dell’Associazione, o per gravi motivi, il socio può essere ammonito, sospeso o radiato dalla Associazione.
Tutti i provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto la sanzione all'interessato, invitandolo a formulare le proprie difese. Quest'ultimo può presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio; entro un mese dal ricevimento della comunicazione scritta, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC. direttamente al Collegio dei probiviri, il quale deciderà con parere obbligatorio ma non vincolante.

La qualità di socio, inoltre, si perde:
a)- per morosità;
b)- per decadenza;
c)- per esclusione;
d)- per decesso;
e)- per causa di morte.

a)- Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;
b)- Perde la qualità di socio per decadenza il socio che viene a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 9.
c)- Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.
d)- perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo: il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della relativa comunicazione. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della‹scadenza del termine fissato per il pagamento.
Il recesso, infine, è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la lettera.
Il socio volontario perde !la sua qualità, oltre nei casi previsti dal presente articolo, anche nel momento in cui non garantisce più in modo continuativo e costante la propria opera presso l'Associazione. Il tempo massimo di assenza dai servizi ò di tre mesi.
Qualora il socio decidesse di rientrare a tutti gli effetti come volontario attivo, dovrà fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo e ripercorrere l'iter formativo, affiancandosi ad altri volontari.
Resta ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di non riammettere il socio laddove si ravvisino gravi motivi.
e)- per causa di morte.

Articolo 11

L'esercizio finanziario del P.A. A.S.O. ODV comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'associazione ha l'Obbligo di redigere il bilancio annuale, (facoltativamente sotto forma di bilancio sociale), dotandosi di un sistema congruo di rilevazione dei movimenti contabili, al fine di adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili, necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Quest’ultima illustrerà le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle
eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente, ed è, altresì, trasmesso ad ANPAS Sardegna e ANPAS Nazionale.
Entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere redatto e approvato.Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto, anzitutto, al vaglio dell’Organo di controllo, se nominato, per la formulazione del relativo parere, e successivamente approvato dall’Assemblea dei soci. Nella medesima occasione verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'adunanza dell’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Entro il 31 gennaio, il Consiglio Direttivo dovrà deliberare circa l'ammontare degli accantonamenti per far fronte al costo degli ammortamenti, nonché indicare i limiti relativi ai rimborsi eventualmente spettanti ai volontari e ai rappresentanti delle diverse cariche sociali.

Articolo 12

Le entrate della P.A. A.S.O. ODV sono costituite:
a)- dalle quote sociali;
b)- dai contributi di privati;
c) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
d)- dai contributi dello |Stato, di enti pubblici o privati, finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
e)- da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni e da ogni altra entrata che pervenga all' Associazione a titolo di liberalità;
f)- da rendite patrimoniali e finanziarie;
g)- da attività di raccolta fondi;
h)- da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
i)- dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, curata direttamente dall’Associazione;
l)- dalla Somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
m)- da proventi derivanti da attività di interesse generale, svolte quali attività secondarie e strumentali.

Il patrimonio della P.A. A S.O. ODV è costituito, invece:
a)- dalle quote sociali;
b)- da eventuali contributi pubblici o privati;
c)- da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari;
d)- da beni mobili ed immobili;
e)- da titoli pubblici e privati;
f)- da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo;
g)- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 13

Gli organi della Associazione sono:
a)- l'Assemblea dei soci;
b)- il Consiglio Direttivo;
c)- il Presidente;
d)- l'organo di controllo e/o il Revisore legale (se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge);
e)- il Collegio dei Probiviri.

Le predette cariche sono gratuite, ad eccezione dei revisori legali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile.
Non può essere attribuito alcUn compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano i di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti di natura patrimoniale con l'Associazione.
Tutti gli amministratori devono essere associati, o indicati, tra i propri associati, dalle ODV partecipanti.

Articolo 14

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce di norma una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, nonché sulle altre materie di propria competenza, caratterizzandosi come “assemblea straordinaria”.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le riunioni dell'assemblea straordinaria, se all'ordine del giorno vi sono modifiche allo Statuto sociale o la variazione della sede sociale, sono valide, in prima convocazione, quando presente la metà più uno degli aventi diritto ed, in seconda vocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi dritto al voto.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.
Si intendono approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza di voti favorevoli.
Qualora nel voto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste ultime si intendono respinte.
Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
È ammessa la delega: ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, da apporre anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe.

Articolo 15

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani in età associativa.

Articolo 16

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente della Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da pubblicare sul sito internet.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e per la seconda convocazione, è diffuso almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tre giorni se si tratta di una convocazione per comprovati motivi di urgenza.
Partecipano all'assemblea .i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano
iscritti da almeno tre mesi.
Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono sono di regola pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
È tuttavia facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola o non ammettere il pubblico, quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono Comunque pubbliche, qualora si deliberi su fatti personali.

Articolo 17

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, il quale sarà incaricato di redigere un verbale, da trascrivere nell’apposito libro. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre per le votazioni con scheda.

Articolo 18

I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
a)- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b)- approvare le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
c)- determinare l'importo annuale delle quote associative;
d)- definire le linee programmatiche della Associazione;
e)- approvare il Regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
f)- approvare i Regolamenti, di funzionamento dell’Assemblea e dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;
g)- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
h)- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
i)- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto, non attribuiscono la relativa competenza altro organo eletto dalla medesimo;
i)- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
i)- deliberare sull'istituzione di sezioni e settori della Associazione;
l)- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, l'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
b. sulla variazione della sede legale;
c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
d. sulla devoluzione del patrimonio dell'ente in attuazione ’articolo 32;
e. delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all’art.5 dello Statuto.

i)- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri scelti tra gli associati iscritti all’Associazione da almeno due anni in regola con il tesseramento.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata, d'altra parte, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e dall'art. 2382 del Codice civile.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento; il Segretario, che può essere scelto, su proposta del Presidente, anche esternamente ai sette componenti eletti l'Assemblea dei soci ma senza diritto di voto; il Tesoriere e l'Economo.
Il Consiglio Direttivo può nominare, inoltre, un Direttore sanitario, iscritto all’Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori attività dell’Associazione.
Le funzioni del Segretario, del Tesoriere, dell’Economo, del Direttore sanitario e dei Direttori di settore sono determinate nel Regolamento generale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviar) per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, in presenza di particolari motivi di urgenza.
L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.
I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti nel mese di gennaio e scadono il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'elezione e sono rieleggibili. Rimangono in prorogatio fino all'insediamento dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non si disponga di tale graduatoria o nel caso in cui questa sia esaurita, si procederà alla sostituzione, salvo ratifica da parte dell’Assemblea, alla sua prima riunione.
La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo concesso.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla Convocazione dell'assemblea, per la rielezione degli organi medesimi.

Articolo 21

I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a)- predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 14 e 16;
b)- dare attuazione alle delibere dell’Assemblea;
c)- deliberare la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
d)- deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto e nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di Anpas;
e)- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
f)- adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
g)- assumere il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
h)- accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;
i)- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.

Articolo 22

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o relative alla nomina delle cariche interne o la proposta di elezione degli organismi sociali.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano in età associativa.
I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
Il Direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del Direttore sanitario, per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio
Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione esecutiva composta a Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, dal Direttore sanitario, quando nominato, e dal Direttore dei servizi, al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.
Le modalità di funzionamento della Direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza nell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti ed i contratti deliberati dall’Associazione e riscuote, nell'interesse de1l’Ente somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Articolo 25 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle
dell’assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l'Organo di Coctrollo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 30 del D.L: N. 117 del 3/07/2017

Articolo 27 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea e viene scelto tra i soci o persone esterne all'associazione. Si compone di tre membri effettivi e da due supplenti i quali provvedono alla nomina del Presidente e del Segretario scelto nell'ambito del Collegio. Esso dura in carica tre anni e non ò rieleggibile.
Si riunisce pressO la sede dell’Associazione e le sue delibere sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente art. 10.
Decide, altresì, sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono vincolanti.

Articolo 28

L'associazione deve tenere:
a)- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
b)- il libro degli associati o aderenti;
c)- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle asemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d)- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato, ove nello stesso termine, il Consiglio non si sia pronunciato.

Articolo 29

Qualora per decisione dell’Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di Regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Articolo 30

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

Il Regolamento generale:
a)- stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
b)- individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
c)- determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, dell’Economo, del Direttore sanitario, del Direttore dei servizi, eventualmente nominato in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
d)- regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

Articolo 31

La durata dell’Associazione e illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria.

Articolo 32

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 33

L'accesso agli atti è regolato della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, all'inizio di ogni anno, di adottare un disciplinare interno in materia.

Articolo 34

Per quanto non é espressa ente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degLi organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017,' n. 117 (Codice del terzo settore) e successive integrazioni, i quanto compatibile, dal Codice civile.
FISSO: 0784 285600 - CELL: +39 345 2311793 / +39 334 7126662
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